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(estratto
dell'art.
6
del
Decreto
Legislativo
n.
267
del
18.8.2000)
1. I
comuni
e le
province
adottano
il
proprio
statuto.
2.
Lo
statuto,
nell'ambito
dei
principi
fissati
dal
presente
testo
unico,
stabilisce
le
norme
fondamentali
dell'organizzazione
dell'ente
e,
in
particolare,
specifica
le
attribuzioni
degli
organi
e le
forme
di
garanzia
e di
partecipatone
delle
minoranze,
i
modi
di
esercizio
della
rappresentanza
legale
dell'ente,
anche
in
giudizio.
Lo
Statuto
stabilisce,
altresì,
i
criteri
generali
in
materia
di
organizzazione
dell'ente,
le
forme
di
collaborazione
fra
comuni
e
province,
della
partecipatone
popolare,
del
decentramento,
dell'accesso
dei
cittadini,
alle
informazioni
e ai
procedimenti
amministrativi,
lo
stemma
e il
gonfalone
e
quanto
ulteriormente
previsto
dal
presente
testo
unico. |